Accesso civico

Acceso civico art. 5, co. 1, D.Lgs.vo 14/03/2023 n. 33

L’Ordine garantisce la trasparenza delle informazioni attraverso il proprio sito istituzionale.

Il diritto di accesso civico consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, nell’ipotesi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, così come statuito dall’art. 5, co. 1,  D.Lgs.vo 14/03/2023 n. 33.

La richiesta di accesso civico ha ad oggetto esclusivamente i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.lgs.vo 14/03/2023 n. 33 e deve essere presentata al R.P.C.T. dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs.vo 82/2005, via posta elettronica ordinaria o certificata ai seguenti indirizzi:

ordine@ordineingegneri.genova.itordine.genova@ingpec.eu.

utilizzando il modulo per la richiesta di accesso civico di cui all’allegato 2 del Regolamento.

Il R.P.C.T. verifica preliminarmente la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione del dato, documento o informazione richiesta e, nell’ipotesi di omessa pubblicazione, si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, l’informazione o il dato richiesto, nel termine di 30 giorni venga pubblicato nel sito e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale del documento, l’informazione o dato richiesto. In caso di pubblicazione precedente alla richiesta, il R.P.C.T. respinge l’istanza indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato, documento o informazione nel sito istituzionale, dando, altresì, comunicazione al richiedente e al RPCT, e indicando il relativo collegamento ipertestuale.

R.P.C.T. dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova: ing. iunior Andrea Chiaiso

Titolare del potere sostitutivo – in materia di richiesta di accesso civico – è il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova pro tempore: ing. Enrico Sterpi

Accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2, D.Lgs.vo 14/03/2023 n. 33

Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs.vo 14/03/2023 n. 33, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ,secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del predetto Decreto.

La richiesta di accesso civico generalizzato, predisposta utilizzando il modulo di cui all’’allegato 3 del Regolamento, deve essere presentata alla Segreteria dell’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Genova.

La richiesta può essere presentata tramite posta ordinaria o per via telematica o a mezzo posta elettronica ordinaria e/o certificata, secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs.vo 82/2005, a:

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova

Piazza della Vittoria, 11/10 – 16121 GENOVA

ordine@ordineingegneri.genova.itordine.genova@ingpec.eu

La gestione della richiesta di accesso civico generalizzato di competenza della Segreteria dell’Ordine è disciplinata dall’art. 20 e seguenti del Regolamento disciplinate l’accesso adottato da questo Ordine e la relativa decisione è adottata dal Responsabile del Procedimento.

Nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso o nel caso di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al R.P.C.T. utilizzando il Modulo di cui all’allegato 4 del Regolamento.

Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del R.P.C.T., il richiedente l’accesso generalizzato o il controinteressato possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010.

Pagina aggiornata il 10/06/2024